Associazione iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Decreto n. 130/II/2012 del 01/08/2012 n.34
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita nel rispetto del codice
civile e della Legge 383/2000 l'associazione di promozione sociale
Chi Ama la Sicilia.
Art. 2 SEDE
L'associazione ha sede legale in
Palermo, via Principe di Granatelli n. 36 non ha scopo di lucro, la
sua durata è illimitata.
I proventi dell’attività
dell’associazione non possono essere distribuiti tra
gli associati, anche in forma indiretta.
L’eventuale avanzo di gestione
è reinvestito a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
Il trasferimento della sede sociale non
comporta modifica statutaria.
Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo dell'associazione è :
1. la realizzazione di uno sviluppo
sociale della persona, che valorizzi le attitudini, i
meriti e le capacità umane e
professionali, anche per superare squilibri economici,
sociali, territoriali e culturali;
2. l’affermazione del diritto alla
cultura, all’educazione ed alla formazione;
3. promuovere un proficuo impiego del
tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, concerti,
spettacoli, laboratori e rassegne musicali, cinematografiche,
teatrali e letterarie, turistiche e ricreative e d’impegno
sociale partecipativo in genere, anche al fine di contribuire alla
elevazione civica, sociale e culturale degli associati;
A tal fine l’associazione svolge
prevalentemente le seguenti attività:
1. attività di beneficenza e di
volontariato attivo
2. manifestazioni, feste, incontri,
serate conviviali
3. promozione di un’efficace
protezione civile ed alla tutela ed alla valorizzazione
del territorio, delle risorse ambientali e del patrimonio storico,
artistico, architettonico ed urbanistico, nonché della cultura
popolare
4. visite guidate e viaggi di
studio in luoghi di interesse storico, culturale,
artistico e naturalistico
Le attività dell'associazione e
le sue finalità sono ispirate a principi di pari
opportunità tra uomini e donne e
rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte
dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino
gli articoli dello Statuto, che
condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una
parte del loro tempo e delle loro risorse per il raggiungimento di
questi scopi.
L'organo competente a deliberare sulle
domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è
deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità.
In base alle disposizioni di
legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno
soggetti alla riservatezza ed impiegati
per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del
socio. Il diniego va motivato.
All'atto
dell'ammissione il socio si impegna al versamento della
quota sociale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed
approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria,
al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del
socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono
intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci
ha carattere di perpetuità, sono soggetti al pagamento della quota
sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno
chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno
diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro
qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al
pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è
illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della
quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è
stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore
dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono
svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente
gratuite.
L'associazione può in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all'associazione hanno
diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo
stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non
potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività
prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i
soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni
hanno diritto di voto.
Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria
attività nell'associazione in modo personale,
volontario e gratuito senza fini di
lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali
dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli
altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto
e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere
dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso
dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti
dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno
morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata
dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera
al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato
luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima
riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano
cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la
restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell'associazione.
Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:
• L'assemblea dei soci;
• Il comitato direttivo;
• Il presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e
assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano
dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori e effettivi, ed è convocata dal Presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso
scritto da inviare con lettera semplice agli associati,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea dei soci è convocata dal
Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente
stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a) quando il Direttivo lo ritenga
necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo
dei soci.
L'assemblea è organo sovrano
dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono
contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione.
L'assemblea può essere ordinaria
e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per
la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede
legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli
altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida
in prima convocazione se è presente la maggioranza dei
soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi
anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente
b) elegge il Comitato Direttivo;
c) propone iniziative indicandone
modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e
preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e) fissa annualmente l'importo della
quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci
deliberate dal Comitato direttivo;
g) approva il programma annuale
dell'associazione.
Le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne
quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone
o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha
diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono
riassunte in un verbale che viene redatto dal
segretario o da un componente dell'assemblea appositamente
nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e
dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura
del Presidente nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i
verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria
a) approva eventuali modifiche allo
Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve
il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle
assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché in
regola con il pagamento della quota.
Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da
un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e
composto da un numero di membri
compreso tra 3 e 11.
La convocazione del Comitato
direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri
del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della
maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto
del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione
2. redige e presenta
all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il
bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva
ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
Le riunioni del Comitato direttivo sono
legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti.
Nell'ambito del comitato
direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Presidente (eletto direttamente
dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il
Tesoriere (eletti nell'ambito del
Comitato direttivo stesso).
Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e
l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte
alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il
Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che
straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con
provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Art.12 GRUPPI DI LAVORO E CIRCOLI
TERRITORIALI
L’associazione può strutturarsi
in gruppi di lavoro tematici, aperti a tutti i
soci
interessati, e in circoli territoriali.
Art. 13 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento
dell'associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci
nella misura decisa annualmente dal Comitato
direttivo e ratificata dall'assemblea;
- da eredità, donazioni, legati;
- dai contributi in denaro o in
natura provenienti da persone, enti e istituzioni
le cui finalità non siano in contrasto
con gli scopi sociali;
- da entrate derivanti da
prestazione di servizi convenzionati;
- dagli introiti derivanti dallo
svolgimento dalle attività istituzionali;
- da iniziative promozionali.
Art. 14 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato
direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è
approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese e con le maggioranze previste
dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato
presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20
giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
Il bilancio preventivo è
approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese
e con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato
presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile
con la presenza dei due terzi dei soci
dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in
contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento
interno e con la Legge italiana.
Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo
scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione
stessa.
La
devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica
utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità
similari come previsto dalle vigenti norme di legge.
Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è
espressamente previsto si applicano le disposizioni
contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
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